COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 26 del 20/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. CALCIO ALCAMO (TP) – (avverso squalifica calciatore Perotti Casagrande Andrea per tre gare – GARA CALCIO ALCAMO/LICATA del 3.11.2002 -CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “A” – C.U. n. 24 del 6.11.2002) – Proc. n. 83/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 26 del 20/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. CALCIO ALCAMO (TP) - (avverso squalifica calciatore Perotti Casagrande Andrea per tre gare - GARA CALCIO ALCAMO/LICATA del 3.11.2002 -CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “A” - C.U. n. 24 del 6.11.2002) - Proc. n. 83/A Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante sostiene che il tesserato in epigrafe si è reso responsabile di un fallo di reazione verso un avversario ritenendo “esagerato” il provvedimento e, dopo varie motivazioni di parte, ne chiede prima l’annullamento e, in subordine, una sua riduzione. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: l’infrazione addebitata al calciatore in esame si rileva in maniera inequivoca in tutta la sua estrensicazione oggettiva e soggettiva, come in rapporto di gara che ne indica anche i particolari. Tuttavia, non avendo l’addebito in giudizio arrecato alcuna conseguenza fisica appare a questa Decidente di Giustizia ridurre la sanzione come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica a carico del calciatore Perotti Casagrande Andrea (Calcio Alcamo) in due gare; per l’effetto, senza addebito di tassa, non versata.
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