COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 26 del 20/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare G.S. SAN PAOLO di Solarino – (avverso squalifica calciatore Alfano Antonio per sei gare – GARA SAN PAOLO/CASSIBILE del 27.10.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”F” – C.U. n. 23 del 30.10.2002) – Proc. n. 88/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 26 del 20/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
G.S. SAN PAOLO di Solarino - (avverso squalifica calciatore Alfano Antonio per sei gare - GARA SAN PAOLO/CASSIBILE del 27.10.2002 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”F” - C.U. n. 23 del 30.10.2002) - Proc. n. 88/A
Ricorre la Società G.S. San Paolo avverso il provvedimento indicato in epigrafe comminato dal G.S. in prime cure;
sostiene la ricorrente che il proprio calciatore, abbia commesso un gesto, che se pur deplorevole, di “puro nervosismo”, causato da una serie di falli di giuoco ricevuti e commessi da calciatori avversari durante la gara; ne afferma altresì il suo pentimento;
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti di gara, osserva:
non v’è dubbio alcuno che il comportamento del calciatore Alfano Antonio va censurato;
i motivi di difesa vanno parzialmente accettati e non possono trovare pieno accoglimento stante che, l’atto commesso va in ogni modo perseguito;
si ritiene per quanto sopra, contenere la impugnata squalifica,
P.Q.M.
DELIBERA
di determinare in quattro gara la squalifica a carico del calciatore Alfano Antonio (G.S. San Paolo);
senza addebito di tassa
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