COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 26 del 20/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. GIOVANI ZAFFERANA di Zafferana Etnea – (avverso squalifica calciatore Privitera Antonino fino al 30.06.2006 – GARA GIOVANI ZAFFERANA/INESSA del 3.11.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”D” – C.U. n. 24 del 6.11.2002) – Proc. n. 93/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 26 del 20/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. GIOVANI ZAFFERANA di Zafferana Etnea - (avverso squalifica calciatore Privitera Antonino fino al 30.06.2006 - GARA GIOVANI ZAFFERANA/INESSA del 3.11.2002 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”D” - C.U. n. 24 del 6.11.2002) - Proc. n. 93/A Ricorre la Società ricorrente interessata ammettendo che il proprio calciatore, reagiva animosamente protestando alla decisione dell’arbitro che gli notificava il provvedimento di espulsione. Sostiene che l’addebito a carico statuito in primo esame appare oltre misura tenuto conto della sua rubricazione che non rispecchia, se non parzialmente, quanto in realtà è avvenuto. Il gesto del calciatore va ricondotto soltanto ad un gesto di stizza e non proprio in condotta violenta. Chiede di rendere la pena proporzionalmente afflittiva rispetto alla entità ed alla gravità della violazione commessa. La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, preso atto delle risultanze degli atti ufficiali di gara osserva: la violazione contestata risulta, incontestabilmente, censurata. La stessa ricorrente, sia pure con una versione dei fatti, naturalmente di parte, ammette la responsabilità del calciatore di che trattasi. L’arbitro lo riferisce nel suo rapporto di gara chiaramente, sia pure in termini sintetici che non indicano eventuali postumi verificatisi ne danni di sorta ne impedimenti fisici o oggettivi; Ciò posto, pur confermando la responsabilità addebitata per estrinsecazione di una condotta particolarmente censurabile per la sua entità reputa, questa Decidente, di determinare la squalifica appellata nei termini di cui in dispositivo; P.T.M. DELIBERA: di determinare a tutto il 30.06.2004 la squalifica a carico del calciatore Privitera Antonino (U.S.Giovani Zafferana); per l’effetto non si provvede ad addebito di tassa.
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