COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 27 del 27/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. COMISO (RG) – (avverso inibizione dirigente Lauretta Antonio fino al 30.6.2003 – squalifica calciatori Agrò Giuseppe al 30.6.2003, Salerno Massimo 8 gare, Chessari Marco due gare – GARA BELVEDERE/COMISO del 29.10.2002 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – C.U. n° 8 dell’8.11.2002) – Proc. n° 102/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 27 del 27/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. COMISO (RG) – (avverso inibizione dirigente Lauretta Antonio fino al 30.6.2003 – squalifica calciatori Agrò Giuseppe al 30.6.2003, Salerno Massimo 8 gare, Chessari Marco due gare - GARA BELVEDERE/COMISO del 29.10.2002 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – C.U. n° 8 dell’8.11.2002) – Proc. n° 102/A – Ricorre la Società contro i provvedimenti assunti in primo grado sostenendo che l’arbitro non sarebbe stato in grado di accertare la identità dei calciatori che protestavano seppure vivacemente. Sostiene anche che il calciatore Agrò Giuseppe non poteva essere tra coloro che protestavano perche’ sostituito durante il secondo tempo; Chiede di essere ascoltata all’udienza decisionale con l’effettivo accertamento della veridicità dei fatti; Conclude con la richiesta di una riduzione delle squalifiche; La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara, osserva: il rapporto di gara si presenta inequivoco, lineare e dettagliato. I fatti contestati sono rilevabili e certamente accaduti; Si pone attenzione su quanto addebitato al dirigente Lauretta Antonio per la qualifica rivestita che genera aggravante per quanto posto in essere; I calciatori inquisiti devono rispondere delle responsabilità a carico loro addebitate, trovando eccezione il calciatore Agro’ Giuseppe in ordine alla statuizione della relativa squalifica che questa Decidente deve determinare in giornata di gare; Ciò posto; DELIBERA: di determinare in 8 gare la squalifica a carico del calciatore Agrò Giuseppe; di confermare ogni altro provvedimento assunto in 1° grado a carico dei rimanenti calciatori e dirigente; di non addebitare, per l’effetto, la tassa.
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