COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 27 del 27/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ASS. POL. LIBERTAS NICOLOSI (CT) – (avverso squalifica per quattro gare calciatore Gennaro Gabriele – GARA LIBERTAS NICOLOSI/NAXOS CALCIO del 10.11.2002 – C.U. N. 25 del 13.11.2002) – Proc. n. 106/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 27 del 27/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ASS. POL. LIBERTAS NICOLOSI (CT) - (avverso squalifica per quattro gare calciatore Gennaro Gabriele - GARA LIBERTAS NICOLOSI/NAXOS CALCIO del 10.11.2002 - C.U. N. 25 del 13.11.2002) - Proc. n. 106/A L’appellante ritiene “troppo pesante” la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, evidenziando che si tratta solo di una spinta, senza conseguenze per l’avversario e ancora di una sola parolaccia diretta all’arbitro all’atto dell’espulsione; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara osserva: quanto riferito dall’appellante trova solo parziale riscontro negli atti di gara, ove si parla di un calcio ad un avversario e non di una spinta, ne è fatto cenno di un gesto determinato da provocazioni avversarie; Ciò posto, considerata altresì la condotta irriguardosa tenuta dal calciatore all’atto della espulsione, la sanzione appare adeguata e non si ravvisa la possibilità di una riduzione; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 103).
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