COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara A.N.S.P.I. ARCONIDE – ALCARA del 15/12/2002 2-1; Sospesa al 24′ del 2° tempo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara A.N.S.P.I. ARCONIDE - ALCARA del 15/12/2002 2-1; Sospesa al 24' del 2° tempo. Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che: Al 20' del 2° tempo, a seguito dell'espulsione del calciatore Vitale Antonino (A.N.S.P.I. Arconide Tusa), quest'ultimo assumeva grave contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro; contemporaneamente, il direttore di gara veniva accerchiato da alcuni calciatori della stessa Società tra i quali riconosceva Miceli Tommaso e Patti Massimo; Prima ancora che nei confronti di questi ultimi potessero essere assunti i consequenziali provvedimenti disciplinari, scoppiava una rissa in campo che coinvolgeva praticamente tutti i calciatori delle due Società; L'arbitro, valutata la situazione determinatasi ed impossibilitato a sedare la rissa, dopo circa quattro minuti, decideva di sospendere definitivamente la gara. Condivisa la decisione dell'arbitro; Considerato altresì che l'eventuale espulsione di tutti i calciatori partecipanti alla rissa avrebbe comunque portato alla sospensione definitiva della gara stante il mancato raggiungimento del numero minimo necessario per la prosecuzione della stessa; Sancita la responsabilita' delle Società A.N.S.P.I. Arconide Tusa ed Alcara in ordine a quanto loro ascrivibile; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono pubblicati in altra parte del presente C.U.; Visto l'art. 12, punti 1 e 2 del C.G.S.; Si delibera: Di infliggere ad entrambe le Societa' A.N.S.P.I. Arconide Tusa ed Alcara la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 nonché‚ l'ammenda di 150 Euro.
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