COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. ATLETICO SANCATALDESE (CL) – (posizione irregolare calciatore Bifarella Giovanni – GARA ATLETICO SANCATALDESE/SPORT E SALUTE del 10.11.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “G”) – Proc. n° 105/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. ATLETICO SANCATALDESE (CL) – (posizione irregolare calciatore Bifarella Giovanni – GARA ATLETICO SANCATALDESE/SPORT E SALUTE del 10.11.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “G”) – Proc. n° 105/A – La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Bifarella Giovanni schierato dalla Società Sport e Salute nella gara prima indicata. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed effettuate le opportune verifiche, nell’assenza di controdeduzioni, osserva: Il calciatore Bifarella Giovanni non risulta tesserato per la Società Sport e Salute, ma per la Pro Pietrina; egli non aveva, quindi, titolo a prendere parte alla gara in questione; P.Q.M. DELIBERA: Di infliggere alla Società Sport e Salute la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; di determinare al 15.01.2003 la sanzione della squalifica a carico del capitano firmatario della distinta Sig.Di Gregorio Angelo; di infliggere al calciatore Bifarella Giovanni la squalifica per due gare; senza addebito di tassa.
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