COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare G.S. S.ANNA di Aidone (avverso squalifica calcaiatore Aliamo Salvatore fino al 30.6.2007; Puglisi Filippo fino al 30.6.2006, Di Bartolo Angelo al 30.11.2003, Tespi Angelo per tre gare e ammenda Società Euro 210 – GARA S.ANNA/MASCALUCIA del 10.11.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “F” – C.U. n° 26 del 14.11.2002) – Proc. n° 109/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
G.S. S.ANNA di Aidone (avverso squalifica calcaiatore Aliamo Salvatore fino al 30.6.2007; Puglisi Filippo fino al 30.6.2006, Di Bartolo Angelo al 30.11.2003, Tespi Angelo per tre gare e ammenda Società Euro 210 – GARA S.ANNA/MASCALUCIA del 10.11.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “F” – C.U. n° 26 del 14.11.2002) – Proc. n° 109/A –
Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alle sanzioni disciplinari indicate in epigrafe e con il quale si chiede di annullare le squalifiche inflitte ai propri tesserati, che, secondo la tesi difensiva, non si sarebbero resi colpevoli di quanto descritto nel referto di gara.
Sempre secondo le difese della Società appellante, il referto mostrerebbe delle evidenti lacune in ordine alla esatta identificazione degli autori dei fatti censurati nel referto di gara.
Sentito il legale rappresentante della Società all’udienza dibattimentale del 3.12.2002, il quale ha ribadito quanto già rappresentato nelle difese svolte dalla Società e specificando il fattivo intervento dei dirigenti locali per salvaguardare l’incolumità dell’arbitro, nonché per confermare che il comportamento dei calciatori Alaimo e Puglisi, pur se contestatari non era assolutamente intimidatorio e gli stessi non si erano resi responsabili di quanto descritto nel referto di gara.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, acquisito il supplemento di rapporto di gara all’udienza del 10.12.2002 da parte del direttore di gara;
Ritenuto che la Società appellante e’ stata ritualmente avvisata della predetta acquisizione, osserva:
I fatti realmente accaduti nel terreno di giuoco e alla fine della gara sono stati confermati dall’arbitro ed in ordine al riconoscimento degli autori (Alaimo e Puglisi) non può esservi alcun dubbio;
Ritenuto che il comportamento dei dirigenti locali, peraltro anche descritto anche nel referto di gara dall’arbitro, può essere preso in considerazione ai fini della comminazione dell’ammenda;
Ritenuto altresì che anche la riduzione delle sanzioni inflitte agli altri calciatori (Di Bartolo e Tespi), non possono, in questa sede, trovare accoglimento perché i fatti censurati sono chiari ed inequivocabili e sono contrari alle norme regolamentari;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di respingere l’appello come sopra proposto in ordine alle squalifiche inflitte ai calciatori Alaimo Salvatore, Puglisi Filippo, Di Bartolo Angelo e Tespi Angelo ed in parziale accoglimento annullare la sanzione dell’ammenda di Euro 210, per i motivi sopra elencati;
senza addebito di tassa, non versata.
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