COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. CAMPOBELLO DI LICATA (AG) – (avverso squalifiche calciatori Di Rocco 4 gare; Gammacurta 3 gare; Spina 6 gare; Fortino 5 gare; inibizione dirigente Di Caro al 24.11.2007 – gara perduta per 0 – 2 – GARA CAMPOBELLO/AQUILA CITTA DI TERRASINI del 24.11.2002 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A” – C.U. n° 27 del 27.11.2002) – Proc. n° 130/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. CAMPOBELLO DI LICATA (AG) – (avverso squalifiche calciatori Di Rocco 4 gare; Gammacurta 3 gare; Spina 6 gare; Fortino 5 gare; inibizione dirigente Di Caro al 24.11.2007 - gara perduta per 0 - 2 – GARA CAMPOBELLO/AQUILA CITTA DI TERRASINI del 24.11.2002 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A” – C.U. n° 27 del 27.11.2002) – Proc. n° 130/A – L’appellante contesta le risultanze degli atti ufficiali di gara, a suo dire fantasiose e chiede pertanto la ripetizione della gara e un congruo ridimensionamento delle sanzioni a carico dei propri tesserati; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: Il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta degli atti di gara, come prescrive il regolamento; Le risultanze ufficiali costituiscono piena prova dei fatti accaduti per cui e’ da rigettare ogni diversa considerazione svolta in merito dall’appellante, contrastando con il Codice di Giustizia Sportiva; Sono altresì da respingere le richieste istruttorie formulate in atto di appello (richiesta atti Forza Pubblica, ecc…) non essendo consentite dal regolamento di disciplina, le cui disposizioni non possono essere ignorate; Quanto alla ricostruzione dei fatti posta dall’appellante all’attenzione di questa Commissione, non si può non rilevare che appare del tutto sfornita di alcun minimo supporto probatorio desumibile dalla lettura degli atti di gara. Ancora, prive di pregio e inconducenti appaiono le ripetute illazioni offerte dall’appellante perché del tutto sganciate dell’evolversi degli eventi descritti dagli ufficiali di gara (di per se molto gravi); L’esame degli atti ufficiali di gara si appalesa poi in equivoco e privo di contraddizioni o imprecisioni di sorta. Ne’ pare, come sostiene l’appellante, che possono essere stati confusi gli autori dei fatti verificatisi, essendo la descrizione fornita, caso per caso, del tutto lineare e coerente per ciascuno degli accadimenti venuti alla diretta percezione del direttore di gara e dell’assistente. Irrilevante appare infine l’asserita imprecisione del Commissario di Campo circa il fatto del calciatore Fortino, ai fini del decidere. Quanto all’entità delle sanzioni non pare che possa addivenirsi ad alcuna riduzione, mentre condivisibile e ben supportata appare la decisione dell’arbitro, condivisa anche dal Giudice Sportivo, di sospendere la gara, essendo veramente venute meno le condizioni oggettive necessarie al suo corretto svolgimento e soggettiva a cagione della violenza in danno del direttore di gara. P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 103)
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