COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. PETROSINO (TP) – (avverso squalifica calciatore Morana Giuseppe per sei gare – GARA PETROSINO/VERDE NERO dell’ 1.12.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “A” – C.U. n. 28 del 4.12.2002) – Proc. n. 135/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. PETROSINO (TP) - (avverso squalifica calciatore Morana Giuseppe per sei gare - GARA PETROSINO/VERDE NERO dell’ 1.12.2002 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “A” - C.U. n. 28 del 4.12.2002) - Proc. n. 135/A La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva la sottoscrizione dell’atto introduttivo del presente giudizio da parte di persona non legittimata, a cagione di un precedente provvedimento disciplinare; Ciò determina l’irricevibilità del gravame; P.Q.M. DELIBERA di dichiarare irricevibile l’appello come sopra proposto della U.S. Petrosino; con l’addebito della tassa non versata. (Euro 103)
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