COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 9/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. VILLAFRANCA TIRRENA (ME) – (per posizione irregolare calciatore Prestipino Marco Antonio – GARA VILLAFRANCA/LIBERTAS ROCCALUMERA del 3.11.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”B” – Proc. n. 98/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 35 del 9/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
POL. VILLAFRANCA TIRRENA (ME) - (per posizione irregolare calciatore Prestipino Marco Antonio - GARA VILLAFRANCA/LIBERTAS ROCCALUMERA del 3.11.2002 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”B” - Proc. n. 98/A
Con reclamo ritualmente proposto, la Pol.Villafranca Tirrena lamenta la irregolare partecipazione del calciatore Prestipino Marco Antonio tra le fila della consorella Libertas Roccalumera.
Asserisce, in particolare, la reclamante che detto calciatore non avrebbe avuto titolo a partecipare a detta gara, in quanto squalificato con provvedimento del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di appartenenza, per complessive tre giornate effettive.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ed esperiti gli opportuni accertamenti, ha ritenuto opportuno acquisire certificazione del Comitato Provinciale di Messina, dalla quale si evince che il calciatore in argomento è stato sanzionato con C.U. n. 28 del 10.04.2002 e con successivo C.U. n. 29, per complessive tre giornate di squalifica, “non scontate nella stagione sportiva 2001/2002”
Lette, altresì, le controdeduzioni inviate dalla Società Libertas Roccalumera, la quale dichiara che il calciatore Prestipino Marco Antonio ha scontato la sanzione disciplinare (3 giornate di squalifica) relative alla stagione sportiva 2001/2002 non partecipando, nella corrente stagione sportiva, alle gare del Campionato Juniores Regionale disputate il 5, 11 e 18 Novembre 2002.
Considerato, però, che la gara in esame è stata disputata il 3.11.2002 il calciatore Prestipino Marco Antonio non aveva titolo in quanto a norma dell’art. 17 C.G.S. “Esecuzioni delle sanzioni”, la sanzione inflittagli andava scontata nella prima gara ufficiale della Società di appartenenza;
Conseguentemente, è da ritenere il predetto calciatore in posizione irregolare nella gara “de quo”;
Ciò premesso ritiene questa Decidente che il reclamo proposto dalla Pol. Villafranca Tirrena meriti accoglimento;
Da quanto sopra, conseguono le sanzioni di rito a carico della Società Libertas Roccalumera, colpevole di avere utilizzato un calciatore in posizione irregolare;
P.T.M.
DELIBERA:
in accoglimento del reclamo come sopra proposto;
di infliggere alla Società Libertas Roccalumera la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 2 e l’ammenda di Euro 207;
di infliggere al dirigente accompagnatore ufficiale della medesima Società Sig. Caminiti Carmelo la sanzione dell’inibizione fino al 31.01.2003, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.;
di squalificare il calciatore Prestipino Marco Antonio per una ulteriore gara;
senza addebito di tassa reclamo.
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