COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 9/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. ACIPLATANI di Acireale – (per posizione irregolare calciatore – GARA LIB.RARI NANTES/ACIPLATANI del 17.11.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “C”) – Proc. n. 119/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 35 del 9/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
POL. ACIPLATANI di Acireale - (per posizione irregolare calciatore - GARA LIB.RARI NANTES/ACIPLATANI del 17.11.2002 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “C”) - Proc. n. 119/A
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Vinci Ezio schierato dalla Società Lib.Rari Nantes nella gara prima indicata.
La Commissione Disciplinare
visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto dove si sostiene che il calciatore sopra indicato risulta squalificato per una gara con C.U. n. 25 del 13.11.2002, esperiti gli opportuni accertamenti osserva:
visto il C.U. n. 25 del 13.11.2002 da cui non risulta, fra gli “squalificati” il calciatore Vinci Ezio mentre risultano squalificati per una gara due calciatori della Società reclamante, esaminata la posizione del calciatore Vinci Ezio lo stesso è stato colpito da sanzione disciplinare - resa nota con C.U. n. 15 del 18.09.2002 soltanto in detta occasione per cui il medesimo aveva titolo a prendere parte alla gara in esame;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere il reclamo come sopra proposto;
con addebito di tassa pari ad Euro 103.
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