COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 9/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.C. CIMINNA (PA) – (per posizione irregolare calciatore – GARA CIMINNA /EURO SCIARA del 22.12.2002 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. PALERMO) – Proc. n. 16/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 9/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.C. CIMINNA (PA) - (per posizione irregolare calciatore - GARA CIMINNA /EURO SCIARA del 22.12.2002 - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. PALERMO) - Proc. n. 16/B La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Lombardi Augusto schierato dalla Società Euro Sciara nella gara prima indicata, sebbene squalificato. La Commissione Disciplinare Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto esperiti gli opportuni accertamenti osserva: il calciatore Lombardi Augusto non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi in quanto, espulso, nella gara del 15.12.2002 avrebbe dovuto scontare almeno una giornata di squalifica per la nota norma della “squalifica automatica” a seguito di espulsione dal campo; Pertanto, poiché la gara in esame risulta in calendario, la prima gara ufficiale dopo il provvedimento disciplinare (gara del 14.12.2002) il calciatore Lombardi Augusto non aveva titolo, ripetesi, per prendere parte alla gara in epigrafe segnata; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Euro Sciara la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 - 2 e l’ammenda di Euro 103; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Gazzano Carmelo la sanzione della inibizione fino al 9.02.2003 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.; di infliggere altresì al calciatore Lombardi Augusto una ulteriore giornata di squalifica. senza addebito di tassa
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