COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 9/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. SAN GIORGIO CALCIO (CT) – (avverso penalizzazione di tre punti in classifica – GARA SPORTING TREMESTIERI/SAN GIORGIO del 24.11.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”E” – C.U. n. 27 del 27.11.2002) – Proc. n. 154/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 9/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. SAN GIORGIO CALCIO (CT) - (avverso penalizzazione di tre punti in classifica - GARA SPORTING TREMESTIERI/SAN GIORGIO del 24.11.2002 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”E” - C.U. n. 27 del 27.11.2002) - Proc. n. 154/A L’appellante chiede l’annullamento della sanzione della penalizzazione in classifica, che ritiene eccessiva pur ritenendo giuste le altre sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, rassegnando a tal fine talune generiche considerazioni a difesa meritevoli a suo dire di migliore apprezzamento da parte degli organi disciplinari. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue: La sanzione della penalizzazione aggiunta alla punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 2 (non impugnata) consegue, secondo il Giudice Sportivo, alla necessità di un’adeguata afflittività. In effetti oltre al fatto di tesserati raggiunti da singoli provvedimenti disciplinari, è dato rilevare un ulteriore insieme di situazioni ascrivibili a comportamenti gravemente minacciosi ad opera di altri non identificati calciatori dell’A.S. San Giorgio Calcio, anch’esso meritevole di adeguata sanzione. Condivisa l’opportunità dell’aggravamento può altresì rilevarsi che la scelta della sanzione della penalizzazione appare corretta e logicamente apprezzabile. Essa influisce infatti tanto nella sfera giuridica della Società, responsabile del comportamento dei propri tesserati, quanto in quella dei non identificati calciatori, onde determinarli a convincersi di essere soggetti alla responsabilità dei propri fatti e inoltre indurli a osservare in futuro i precetti sportivi; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto dall’A.S. San Giorgio Calcio; con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 103)
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