COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 9/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. CAMPOBELLO di Mazara (TP) – (avverso squalifica calciatori Foderà Gianvito al 30.6.2003 e Todaro Maurizio per 4 gare – GARA ALCAMO/CAMPOBELLO del 8.12.2002 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – C.U. n° 29 dell’11.12.2002= – Proc. n° 164/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 9/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. CAMPOBELLO di Mazara (TP) - (avverso squalifica calciatori Foderà Gianvito al 30.6.2003 e Todaro Maurizio per 4 gare – GARA ALCAMO/CAMPOBELLO del 8.12.2002 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – C.U. n° 29 dell’11.12.2002= - Proc. n° 164/A – L’appellante ritiene eccessiva la sanzione a carico del calciatore Todaro, a suo dire solo autore di espressioni di protesta e null’altro, e assolutamente ingiustificata la sanzione a carico del calciatore Foderà, a suo dire vittima di uno scambio di persona; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Todaro appare ben adeguata e commisurata alle risultanze ufficiali, che a norma di regolamento costituiscono piena prova dei fatti accaduti; Il calciatore Todaro espulso a seguito di proteste espresse con linguaggio irriguardoso e offensivo ha infatti reiterato a fine gara le offese all’indirizzo della terna arbitrale (rapporto assistente) con ciò rendendosi responsabile di quanto poi addebitatogli e sanzionato; Quanto rileva la Società appellante in ordine all’asserito scambio di persona, nel fatto addebitato al calciatore Foderà, a suo dire “preso a caso dal direttore di gara”, non trova riscontro negli atti ufficiali; L’autore, vale a dire il Foderà, e’ stato infatti annotato all’assistente arbitrale, senza che da tale riconoscimento possano scaturire dubbi di sorta; La sanzione può essere tuttavia contenuta come in dispositivo, avuto riguardo alla giovane età del calciatore, che possa considerare l’accaduto con giusto ravvedimento; P.Q.M. DELIBERA. Di confermare la sanzione della squalifica a carico del calciatore Todaro Maurizio; di contenere a tutto il 30.4.2003 la squalifica a carico del calciatore Foderà Gianvito; senza addebito di tassa.
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