COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 9/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare UNIONE FIUMEFREDDO CALCIO – (avverso squalifica calciatore Aleo Ivano al 30.4.2003 – GARA REAL ACI/UNIONE FIUMEFREDDO dell’8.12.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – C.U. n° 29 del 11.12.2002) – Proc. n° 168/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 9/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare UNIONE FIUMEFREDDO CALCIO - (avverso squalifica calciatore Aleo Ivano al 30.4.2003 – GARA REAL ACI/UNIONE FIUMEFREDDO dell’8.12.2002 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - C.U. n° 29 del 11.12.2002) – Proc. n° 168/A – Il Giudice Sportivo del C.R.S. ha irrogato la sanzione della squalifica fino al 30.4.2003 a carico del calciatore Aleo Ivano, essendosi questi reso responsabile “di avere colpito violentemente un avversario con due pugni, provocandone la caduta e la mancanza di conoscenza per tre minuti”. Propone appello la Società Unione Fiumefreddo Calcio, che ritiene ingiusta la sanzione considerando le continue provocazioni subite dal calciatore e nel contempo evidenziando una certa esagerazione delle conseguenze da parte dell’avversario. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue; Nessun dubbio emerge dalla lettura degli atti ufficiali di gara in ordine alla gravità del fatto commesso dal calciatore Aleo, non paragonabile ad altri accaduti proprio per il protrarsi degli effetti indotti, che hanno infine costretto l’avversario ad abbandonare il terreno di giuoco. Non emergono poi fatti che possono oggettivamente assumersi a giustificazione per il calciatore Aleo, peraltro già ammonito nel primo tempo per gioco falloso in danno di un avversario. Va tuttavia riconsiderata la sanzione irrogata, da determinare come in dispositivo, avuto riguardo alle non rilevanti conseguenze riconoscibili ai fatti in esame all’esito della gara: P.Q.M. DELIBERA: Di contenere a tutto il 31.3.2003 la squalifica a carico del calciatore Aleo Ivano; senza addebito di tassa.
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