COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 9/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S.R.C. POLARIS – (avverso squalifiche calciatori Vaccaro Antonino e Giorgianni Gabriele per 4 gare – GARA VIS PALERMO/POLARIS del 23.11.2002 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE D – COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO) – Proc. n°13/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 9/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S.R.C. POLARIS – (avverso squalifiche calciatori Vaccaro Antonino e Giorgianni Gabriele per 4 gare – GARA VIS PALERMO/POLARIS del 23.11.2002 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE D – COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO) – Proc. n°13/B – L’appellante sostiene che i calciatori oggetto del provvedimento disciplinare si siano rivolti al direttore di gara “con veemenza” , ma “ in maniera civile”, senza peraltro profferire alcuna frase minacciosa e irriguardosa. Chiede pertanto l’annullamento o la riduzione delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: Quanto riferito dal direttore di gara costituisce prove dei fatti accaduti, a norma di regolamento; Emerge che entrambi i calciatori in oggetto di sanzione hanno più volte spintonato il direttore di gara, impedendogli di uscire dal terreno di giuoco, almeno fino all’intervento del capitano della squadra; Ciò posto, considerato che in effetti non sono state annotate frasi minacciose o irriguardose e ancora che nessuna altra più grave conseguenza e’ derivata dal fatto in questione può addivenirsi a una riduzione delle sanzioni, come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: Di contenere in tre giornate di gara la squalifica a carico dei calciatori Vaccaro Antonino e Giorgianni Gabriele; senza addebito di tassa.
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