COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara REAL TERMINI – PRO CASTELDACCIA del 4/ 1/2003 Sospesa al 42′ del s.t.; Reclamo Pro Casteldaccia.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara REAL TERMINI - PRO CASTELDACCIA del 4/ 1/2003 Sospesa al 42' del s.t.; Reclamo Pro Casteldaccia. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 35 del 9/01/2003; Con reclamo ritualmente proposto la Società Pro Casteldaccia segnala che, a seguito dell'aggressione subita da un proprio tesserato presente in tribuna ad opera di sostenitori della Società Real Termini, l'arbitro, per paura, avrebbe decretato la sospensione definitiva della gara senza avere prima comunicato tale decisione ai capitani delle due squadre; Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che al 42' del s.t. scoppiava in tribuna una violenta rissa che coinvolgeva sostenitori di entrambe le squadre; a tal punto i calciatori della Società Pro Casteldaccia si posizionavano nel campo per destinazione, all'altezza della tribuna stessa, per poi, nonostante l'invito dell'arbitro a riprendere la gara, scavalcare la rete di recinzione per partecipare alla rissa, in ciò seguiti anche dai calciatori di riserva; Dopo circa otto minuti, impossibilitato a riprendere la gara, considerati espulsi tutti i calciatori della Società Pro Casteldaccia colpevoli di quanto sopra esposto, espulsione poi notificata al Dirigente accompagnatore della stessa Società, l'arbitro ne decideva la sospensione definitiva; Per quanto sopra, si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Societa' Pro Casteldaccia addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Pro Casteldaccia la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2; Di infliggere ad entrambe le Società Real Termini e Pro Casteldaccia l'ammenda di Euro 125.
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