COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato di Seconda categoria Gara LO STRETTO – S.G.BOSCO ACIREALE TERME del 5/ 1/2003 2-2; Reclamo S.Giovanni Bosco.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato di Seconda categoria Gara LO STRETTO - S.G.BOSCO ACIREALE TERME del 5/ 1/2003 2-2; Reclamo S.Giovanni Bosco. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 35 del 9/01/2003; Con reclamo ritualmente proposto la Società S.Giovanni Bosco chiede l'assegnazione della perdita della gara per 0-2 alla Società Lo Stretto per avere, quest'ultima, disatteso la vigente normativa circa l'impiego dei calciatori "Giovani" e ciò a seguito della sostituzione del n. 13 Cirioli Andrea (1986) con il n. 6 Graziano Andrea (1976); Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva come nella distinta di gara della Società Lo Stretto sono apportate delle modifiche a seguito delle quali il n. 5 è stato corretto in 6 ed il n. 6 in 20, modifiche che, evidentemente, non sono state apportate sulla copia consegnata dall'arbitro alla reclamante; Il reclamo va respinto; infatti, poiché‚ il n. 6 impiegato dalla Società Lo Stretto risulta essere non Graziano Andrea bensì Smedile Antonino (1984), la medesima ha ottemperato agli obblighi discendenti dall'attuale normativa "sull'impiego dei calciatori in relazione all'età" pubblicata sul C.U. n. 1 dell'1/07/2002; Per quanto esposto in narrativa si ritiene, tuttavia, di non addebitare alla Società reclamante la relativa tassa; Per quanto sopra, pertanto, Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società S.Giovanni Bosco, non addebitando alla stessa la relativa tassa; Di dare atto del risultato conseguito in campo; Di rimettere gli atti al C.R.A. Sicilia in relazione all'operato dell'arbitro della gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it