COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S.G. CAGLIARI di Palermo – (avverso posizione irregolare calciatori fuori quota – GARA CAMPOFELICE/CAGLIARI del 14.12.2002) – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P.Palermo) – Proc. n. 17/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S.G. CAGLIARI di Palermo - (avverso posizione irregolare calciatori fuori quota - GARA CAMPOFELICE/CAGLIARI del 14.12.2002) - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P.Palermo) - Proc. n. 17/B Con reclamo ritualmente proposto, l’A.S.G. Cagliari ha chiesto infliggersi alla consorella A.S. Campofelice la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto per 0 - 2, asserendo che la predetta Società avrebbe violato la regola inerente i calciatori cosiddetti “fuori quota”, iscrivendone in distinta n. 5, e quindi in numero superiore a quello consentito della normativa vigente. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara osserva che il reclamo come sopra proposto merita accoglimento. Per una migliore comprensione della fattispecie, si ritiene opportuno richiamare il Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1.07.2002 che, a pagina 11 paragrafo b), così testualmente recita “il C.R. Sicilia ha stabilito che per tutte le gare del Campionato di Terza Categoria non esiste l’obbligo che vige nei Campionati superiori ma è stata fissata in trent’anni cioè nati dall’ 1.01.1972, il limite massimo di età dei calciatori fatto salvo l’impiego di tre calciatori fuori quota. La norma su richiamata usando il termine “impiego”, non lascia dubbi di sorta circa la portata ed i limiti della regola: il comportamento censurabile è solo ed esclusivamente quello di impiego, e cioè di utilizzo, un numero di calciatori “fuori quota” superiore a quello consentito dalla norma. Fuori da questa ipotesi, non sussiste la violazione in argomento. Premesso quanto sopra, per tornare alla fattispecie che ci occupa si deve quindi esaminare se la Società Campofelice, nella gara reclamata, abbia o meno impiegato (utilizzato) un numero di calciatori fuori quota superiore a tre. Dalla distinta di gara presentata all’arbitro dalla Società reclamata si evince che la stessa ha indicato i calciatori Gerasia A.(1970), La Rocca A.(1970) e Salutare M. (1970) quali titolari, e tra le riserve Mazzola S. (1970) e Vecchio G. (1968). Dal rapporto arbitrale si evince che il calciatore Gerasia è stato sostituito dal calciatore Mazzola. Essendo questo il comportamento posto in essere dalla Società Campofelice, si deve dedurre che la stessa ha violato la regola in esame poiché il numero dei calciatori fuori quota impiegati per tutto il tempo della gara è stato superiore a tre. A nulla vale, invece, giova ripeterlo, l’averne indicato in distinta un numero di calciatori fuori quota superiore. Per tali motivi DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto, di infliggere alla Società Campofelice la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 2; di restituire la tassa reclamo, versata nella minore misura di Euro 52.
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