COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. SPORTING FINALE di Pollina – (avverso penalizzazione di tre punti in classifica – GARA SPORTING FINALE/ACQUEDOLCI del 27.11.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”B” – C.U. n. 28 del 4.12.2002) – Proc. n. 141/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. SPORTING FINALE di Pollina - (avverso penalizzazione di tre punti in classifica - GARA SPORTING FINALE/ACQUEDOLCI del 27.11.2002 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”B” - C.U. n. 28 del 4.12.2002) - Proc. n. 141/A L’appellante chiede l’annullamento della sanzione di che trattasi, sostenendo di avere prestato subito soccorso al direttore di gara e di avere perciò “ottemperato” ai propri obblighi; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito il legale rappresentante della Società appellante, osserva: L’obbligo, meglio il dovere, di assistere il direttore di gara scaturisce dalla norma regolamentare oltre che dall’umana considerazione; Ciò posto, può considerarsi meritorio, ma non certo ai fini di esimente della responsabilità, il comportamento assunto dai dirigenti dopo il fatto ad opera dei calciatori Fiasconaro e Gianbelluca; così è stato, avuto riguardo alla sanzione indicata dal Giudice Sportivo. Non può tuttavia sottacersi la responsabilità oggettiva della Società, per il fatto dei propri tesserati, tenuto conto della gravità di quanto accaduto e della necessità di perseguire la giusta afflittività, non certo realizzabile con la sola punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 2, sospesa sul pareggio al 2’ minuto di recupero del secondo tempo; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto dall’A.S. Sporting Finale; con addebito di tassa reclamo non versata Euro 103.
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