COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. MISILMERI (PA) – (avverso squalifica calciatore Costantino Emanuele fino al 31.03.2003 – GARA MISILMERI/FINNCANTIERI del 9.12.2002 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE GIR.”A” – C.U. n. 13 del 13.12.2002) – Proc. n. 172/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. MISILMERI (PA) - (avverso squalifica calciatore Costantino Emanuele fino al 31.03.2003 - GARA MISILMERI/FINNCANTIERI del 9.12.2002 - CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE GIR.”A” - C.U. n. 13 del 13.12.2002) - Proc. n. 172/A Letto l’appello presentato dall’U.S. Misilmeri in ordine alla squalifica comminata al calciatore Emanuele Costantino che, secondo la tesi difensiva, non si sarebbe reso colpevole di quanto descritto nel referto di gara relativamente al lancio della bottiglia piena d’acqua all’indirizzo dell’arbitro avvenuto a fine gara quando lo stesso calciatore non si trovava nel terreno di giuoco; Sentito il legale rappresentante della Società all’udienza dibattimentale del 7.01.2003 il quale ha charito e specificato quanto già ampiamente descritto nell’atto di appello riportandosi peraltro alla documentazione suppletiva inviata; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e ritenuto che il referto di gara gode di fede privilegiata e che quindi non può essere messo in alcun dubbio il contenuto dello stesso rapporto arbitrale; ritenuto altresì che in questa sede non possano trovare ingresso le prove a sostegno della Società ricorrente; che però, valutato il comportamento giovanile in cui è stata disputata la gara la sanzione può esser determinata in giornate di gare e non a tempo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica del calciatore Costantino Emanuele (A.S. Misilmeri) in otto giornate, senza addebito di tassa non versata.
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