COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara GHIBELLINA VENETICO – INTERGAZZI del 12/ 1/2003 3-0; Sospesa al 36′ del 2° tempo; Reclamo Intergazzi.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara GHIBELLINA VENETICO - INTERGAZZI del 12/ 1/2003 3-0; Sospesa al 36' del 2° tempo; Reclamo Intergazzi. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 36 del 15/01/2003; Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Intergazzi chiede che venga deliberata l'assegnazione della perdita della gara alla Società Ghibellina Venetico, ritenendola responsabile di episodi, addebitabili a propri calciatori, che poi avrebbero determinato la sospensione definitiva della stessa; Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi, tra l'altro, si rileva che: Al 36' del 2° tempo, a seguito dell'espulsione dei calciatori Martino Silvestro (Ghibellina Venetico) e Vitanza Giuseppe (Intergazzi), scoppiava una rissa tra calciatori e dirigenti di entrambe le Società; in tale frangente i calciatori Raffaele Antonio e Pastura Giovanni, entrambi della Società Ghibellina Venetico, si rendevano colpevoli di atti di violenza nei confronti di un avversario; a tal punto l'arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara; Il reclamo va respinto, non potendosi condividere l'assunto della Società Intergazzi; Parimenti appare non condivisibile la decisione dell'arbitro; infatti va rilevato come lo stesso ha sospeso definitivamente la gara non adottando tutti gli atti necessari a riportare l'ordine in campo e ciò nonostante il mancato emergere di situazioni di effettivo pericolo per la propria incolumita'; Pertanto; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono stati gia' pubblicati sul C.U. n. 36 del 15/01/2003; Visto l'art. 12, punto 4, lettera c, del C.G.S.; Si delibera: Di respingere il reclamo avanzato dalla Societa' Intergazzi, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di annullare la gara in epigrafe, disponendone la ripetizione; Di rimettere gli atti al C.R.A. Sicilia per quanto di competenza in ordine all'operato dell'arbitro della gara.
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