COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. GIOIOSA di Gioiosa Marea – (per posizione irregolare calciatore – GARA MAZZARRA’/GIOIOSA del 13.10.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”B”) – Proc. n. 56/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. GIOIOSA di Gioiosa Marea - (per posizione irregolare calciatore - GARA MAZZARRA’/GIOIOSA del 13.10.2002 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”B”) - Proc. n. 56/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Puliafit Antonino nato il 18.01.1977 schierato dalla Società Mazzarrà nella gara prima indicata, sebbene squalificato; La Commissione Disciplinare: visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: il calciatore Puliafito Antonino, nato il 18.01.1977, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto doveva scontare una giornata di squalifica comminatagli in relazione alla gara di Coppa Sicilia del 7.11.2001 sanzione resa nota con C.U. n. 25 del 14.11.2001; Poiché alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale della C.A.F. il predetto calciatore avrebbe dovuto scontare la sanzione nella prima gara ufficiale - nella fattispecie - “Coppa Italia” di Promozione disputatasi il 31.08.2002; Considerato che il Puliafito Antonino alla data della gara in esame ha sempre partecipato a tutte le gare di Coppa Italia e Campionato, lo stesso deve ritenersi in posizione irregolare nella gara medesima; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Mazzarrà la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 - 2 e l’ammenda di Euro 350; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Leto Antonino la sanzione dell’inibizione fino al 9.02.2003 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.; di infliggere al calciatore Puliafito Antonino nato il 18.01.1977 una ulteriore giornata di squalifica; di restituire la tassa reclamo inviata pari ad Euro 104.
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