COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare S.S. REAL S.PIETRO di Milazzo (ME) – (per posizione irregolare calciatore – GARA NASITANA/REAL S.PIETRO del 13.10.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”B”) – Proc. n. 63/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare S.S. REAL S.PIETRO di Milazzo (ME) - (per posizione irregolare calciatore - GARA NASITANA/REAL S.PIETRO del 13.10.2002 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”B”) - Proc. n. 63/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Raffaele Vincenzo schierato dalla Società Nasitana nella gara prima indicata, sebbene squalificato; La Commissione Disciplinare: visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: il calciatore Raffaele Vincenzo nato il 6.08.1979 aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto la giornata di squalifica, comminatagli in relazione alla gara di “Coppa Sicilia” del 19.05.2002 (C.U. n. 3 del 10.07.2002) è stata scontata nella prima gara ufficiale, nel caso in esame Coppa Italia dell’ 1.09.2002 non avendone preso parte. Va precisato, che la Società Nasitana, facente parte dell’organico di Promozione nella stagione corrente è obbligata a partecipare al Torneo “Coppa Italia” dove vanno scontate le squalifiche assunte nella stagione decorsa anche se in diverso “torneo”; cio’ nel rispetto del disposto di cui all’art. 14 comma 10 n. 1 e 3 che considera la competizione di “Coppa Italia” tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe Organizzatrici delle singole manifestazioni e rispettive competizioni; visto l’art. 17 comma 6 del C.G.S.; Dato atto dell’espresso rinvio alla corrente giurisdizione della C.A.F., che con espressa statuizione di detta interpretazione della relativa norma, così si è pronunciata in materia; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Real S.Pietro; con addebito di tassa non versata pari ad Euro 103
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