COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 29/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare FINCANTIERI CALCIO (PA) – (avverso reizione reclamo esito GARA MAZARA/FINCANTIERI del 15.12.2002 – CAMPIONATI ECCELLENZA – GIR. “A”) – Proc. n° 186/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 29/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare FINCANTIERI CALCIO (PA) – (avverso reizione reclamo esito GARA MAZARA/FINCANTIERI del 15.12.2002 – CAMPIONATI ECCELLENZA – GIR. “A”) – Proc. n° 186/A – La Fincantieri Calcio propone appello avverso al provvedimento del Giudice Sportivo, pubblicato sul C.U. n° 33 del 2.1.2003, a mezzo del quale viene sancita l’inammissibilità del reclamo in primo grado in quanto sottoscritto da persona non legittimata; Sostiene l’appellante di avere conferito delega al legale di fiducia, con ciò asseverando la validità del reclamo stesso; Controdeduce la Società Mazara 1946 facendo notare, qui in sintesi, che l’atto di nomina di legale di fiducia non riporta ne’ l’oggetto specifico della nomina ne’ l’autorità da adire, ne’ l’atto da redigere e, ancora, che nel reclamo il redigente firmatario si qualifica come legale di fiducia e null’altro; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali, sentito il rappresentante la Società controdeducente, osserva quanto segue: 1) L’esame dell’atto di reclamo di primo grado fa ritenere, in uno con l’apposizione in calce alla “nomina di legale” della firma del Presidente della reclamante, che il Presidente stesso abbia preso visione, condiviso e fatto propri i motivi del reclamo stesso, a lui perciò riferibili; L’atto di “nomina di legale” e’ infatti apposto in calce al reclamo, nell’ultima pagina numerata (pag. 5) , e porta la data indicata nel reclamo stesso, a sottolineare la con testualità della sottoscrizione di legale e Presidente delegante; con testualità che peraltro si evince esaminando le stesse sottoscrizioni del legale di fiducia, che appaiono apposte in successione, in unico contesto; 2) Ad “abundantiam” può perciò sostenersi che l’atto di reclamo come sopra proposto esprime senza ombra di dubbio alcuno l’interesse diretto della Società reclamante alla proposizione del gravame; 3) Escludendo pertanto che possa trattarsi di atto non riferibile nei suoi contenuti al legale rappresentante della Società reclamante, devesi richiamare il disposto di cui all’art. 32 n° 5 C.G.S., che statuisce il rinvio all’Organo di primo grado per l’esame di merito, una volta ritenuta insussistente l’inammissibilità riscontrata; P.Q.M. DELIBERA: Di annullare la decisione impugnata; di rinviare gli atti al Giudice Sportivo perché si pronunci sul merito; senza addebito di tassa
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