COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 29/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S.P. RIBERA 1954 (AG) – (avverso squalifica calciatore Presti Giuseppe 3 gare – GARA CITTA’ DI BAGHERIA/RIBERA 1954 del 12.1.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. A”) – Proc. n° 209/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 29/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S.P. RIBERA 1954 (AG) – (avverso squalifica calciatore Presti Giuseppe 3 gare – GARA CITTA’ DI BAGHERIA/RIBERA 1954 del 12.1.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. A”) – Proc. n° 209/A – L’odierna appellante chiede la riforma dell’impugnato provvedimento perché a suo dire, il comportamento del tesserato in epigrafe sarebbe stato determinato da una provocazione verbale da parte dell’A.A.; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Sono da disattendere le argomentazioni a difesa proposte dalla reclamante in ordine alla condotta del calciatore in esame, in quanto ben circostanziate nella sua reale estrinsecazione oggettiva, e pertanto non prestandosi a dubbiosità alcuna. Tuttavia, la sanzione può essere rideterminata come in dispositivo, tenuto conto che il fatto antiregolamentare si e’ sostanziato in espressioni meramente verbali; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare in due gare la squalifica a carico del Sig. Presti Giuseppe (Ribera 1954); per l’effetto, senza addebito di tassa, non versata.
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