COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 5/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara CINISI – LAMPEDUSA del 25/ 1/ 2003 N.D.; Reclamo Cinisi.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 5/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara CINISI - LAMPEDUSA del 25/ 1/ 2003 N.D.; Reclamo Cinisi. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 38 del 29/01/2003; Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Cinisi chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe, non disputata per la propria mancata presentazione; ritiene che nel caso in esame debba essere tenuta nel debito conto la mancata ricezione di una comunicazione da parte della Segreteria del Comitato Regionale Sicilia in ordine all'anticipo al sabato della gara; Il reclamo va respinto; Infatti, esperiti gli opportuni accertamenti, si rileva che, con C.U. n. 21 del 23/10/2002, alla pag. 21.341, veniva data comunicazione che "la Società Lampedusa disputerà le gare esterne nelle giornate di Sabato orario ufficiale"; nessuna ulteriore comunicazione, salvo eventuali variazioni, doveva pertanto essere inviata alla reclamante; si ritiene quindi non possa trovare accoglimento la superiore richiesta con conseguente attribuzione di responsabilita' della reclamante in ordine alla mancata disputa della gara; Pertanto, visti gli atti ufficiali dai quali si rileva che la gara in oggetto non si e' disputata per la mancata presentazione della Societa Cinisi; Visto l'art. 53 delle N.O.I.F.; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Societa' Cinisi, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Societa' Cinisi la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di Euro 155 (1ma rinuncia).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it