COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 5/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare S.C. FOLGORE 2000 CASTELVETRANO (TP) – (posizione irregolare calciatore – GARA PARTINICO AUDACE/FOLGORE 2000 del 21.1.2003 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – GIR. “H”) – Proc. n° 211/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 5/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare S.C. FOLGORE 2000 CASTELVETRANO (TP) - (posizione irregolare calciatore - GARA PARTINICO AUDACE/FOLGORE 2000 del 21.1.2003 - CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE - GIR. “H”) - Proc. n° 211/A - La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Cipresso Filippo, nato il 23.8.1983 schierato dalla Società Partinico Audace nella gara prima indicata, sebbene squalificato. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Il calciatore Cipresso Filippo, nato il 23.8.1983 non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi in quanto con C.U. n° 16 Juniores del 17.1.2003 era stata resa nota la sanzione disciplinare della squalifica per una gara “per recidività in ammonizione”, per cui a norma delle vigenti disposizioni, non poteva partecipare alla gara in esame; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Partinico Audace la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di Euro 300; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Ferro Gioacchino la sanzione dell’inibizione fino al 2.3.2003 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17. n° 8 C.G.S.; di infliggere al calciatore Cipresso Filippo, nato il 23.8.1983 una ulteriore giornata di squalifica; senza addebito di tassa.
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