COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 5/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. VIRTUS MISILMERI (PA) – (per posizione irregolare calciatore – GARA VIRTUS MISILMERI/CAGLIARI del 11.1.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.P. DI PALERMO) – Proc. n° 26/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 5/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. VIRTUS MISILMERI (PA) - (per posizione irregolare calciatore - GARA VIRTUS MISILMERI/CAGLIARI del 11.1.2003 - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - C.P. DI PALERMO) - Proc. n° 26/B - La Società reclamante segnala la mancata identificazione del calciatore portante il n° 17, le cui generalità non sono state trascritte nelle distinte consegnate all’arbitro dalla Società Cagliari, né iscritto dall’arbitro, a fine gara, dopo una regolare identificazione; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: I motivi del reclamo, avanzato dalla Società Virtus Misilmeri sono confortate da un supplemento di referto chiesto appositamente all’arbitro, il quale ammette di non essere in grado di identificare il calciatore n° 17 subentrato in sostituzione del calciatore n° 11; Considerato che il comportamento della Società Cagliari ha violato le norme vigenti circa la obbligatorietà della iscrizione preventiva (prima della gara) delle riserve da utilizzare nel corso della gara, per cui il calciatore n° 17, rimasto sconosciuto, non aveva titolo a prendere parte alla gara in esame; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Cagliari la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di Euro 200; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Brancato Vincenzo, la sanzione dell’inibizione fino al 2.3.2003 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17. n° 8 C.G.S.; di restituire alla Società Virtus Misilmeri la tassa reclamo inviata erroneamente, pari ad Euro 52; di trasmettere gli atti al C.R.A. di Palermo per le determinazioni che vorrà assumere.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it