COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 40 del 12/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. ATLETICO CATANIA 3000 (CT) – (per posizione irregolare calciatori vari – GARA ATLETICO CATANIA 3000/VIRTUS CATANIA del 6.01.2003 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE GIR.”E”) – Proc. n. 202/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 40 del 12/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
A.S. ATLETICO CATANIA 3000 (CT) - (per posizione irregolare calciatori vari - GARA ATLETICO CATANIA 3000/VIRTUS CATANIA del 6.01.2003 - CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE GIR.”E”) - Proc. n. 202/A
La Società reclamante segnala la posizione irregolare dei calciatori Bergamo Cosimo e La Mattina Santo schierati dalla Società Virtus Catania nella gara prima indicata.
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
i calciatori Bergamo Cosimo nato il 26.03.1985 e La Mattina Cosimo nato il 15.09.1986 non avevano titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, non risultando tesserati per la Società Virtus Catania a quella data;
P.Q.M.
DELIBERA:
di infliggere alla Società Virtus Catania la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 - 2 e l’ammenda di Euro 155;
di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Battiato Antonino la sanzione dell’inibizione fino al 9.03.2003 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.;
senza addebito di tassa.
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