COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 40 del 12/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ATLETICO ADERNO’ di Adrano – (per posizione irregolare calciatori vari – GARA CICLOPE ACITREZZA/ATLETICO ADERNO’ del 12.01.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”D”) – Proc. n. 216/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 40 del 12/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ATLETICO ADERNO’ di Adrano - (per posizione irregolare calciatori vari - GARA CICLOPE ACITREZZA/ATLETICO ADERNO’ del 12.01.2003 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”D”) - Proc. n. 216/A La Società reclamante segnala la presunta posizione irregolare dei calciatori Aloisi Fabio Bartolomeo nato il 22.10.1985, Costanzo Simone nato il 18.11.1986, Ortodosso Daniele nato il 23.03.1980, Melarosa Alfio Luca nato il 4.11.1983 e Cocuccio Alessandro nato il 18.06.1972 schierati dalla Società Ciclope Acitrezza, nella gara prima indicata; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: i calciatori Aloisi, Costanzo, Ortodosso, Melarosa e Cocuccio segnalati dalla Società reclamante risultano regolarmente tesserati per la Società Ciclope Acitrezza; Inoltre, la Società Atletico Adernò fa presente che un calciatore indicato nella distinta gara con il n. 13 durante il secondo tempo (25’) sostituiva un proprio compagno, sulla maglia dello stesso era segnato il n. 21 che nella citata distinta non era segnato; fatto notare il tutto all’arbitro questi si rifiutava, a fine gara, di dare notizia sulla identità del calciatore (n. 21) subentrato, mentre procedeva alla rettifica del numero 13 con il 21 effettivamente riportato sulla maglia. Ritenuto, opportuno, chiedere chiarimenti al Direttore di gara, lo stesso, con nota agli atti, afferma che durante il riconoscimento della squadra di casa notava che il n. 21 non risultava come Ortodosso Daniele. Lo stesso sig. Ortodosso indossava il n. 13. Quindi tramite il dirigente accompagnatore della squadra di casa veniva apportata, seduta stante, la giusta modifica della distinta. Alla luce di quanto sopra si ritiene che l’arbitro abbia identificato, a prescindere dal numero di maglia, il calciatore Ortodosso Daniele sulla base del documento di riconoscimento esibito. P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa, non inviata, pari ad Euro 103.
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