COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 40 del 12/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. CIRCOLO LENTINI (SR) – (avverso deliberazioni Giudice Sportivo – GARA CIRCOLO LENTINI/MONTEROSSO ALMO del 12.01.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “E” – C.U. n° 36 del 15.1.2003) – Proc. n° 218/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 40 del 12/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
POL. CIRCOLO LENTINI (SR) - (avverso deliberazioni Giudice Sportivo - GARA CIRCOLO LENTINI/MONTEROSSO ALMO del 12.01.2003 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - GIR. “E” - C.U. n° 36 del 15.1.2003) - Proc. n° 218/A -
Con appello ritualmente proposto la Società in epigrafe chiede una rideterminazione delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo perché “... eccessive ed inique e si basano su una rappresentazione dei fatti non conforme alla realtà....”
Pur riconoscendo il referto arbitrale quale fonte privilegiata e probatoria, sostiene la ricorrente che esso e’ stato redatto “ ...... in maniera difforme, contraddittorio .... e volutamente ingigantito...”
Chiede, altresì, di essere ascoltata prima della trattazione dell’appello “de quo”.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e le difese della Società ricorrente regolarmente convocata all’udienza dibattimentale del 4.2.2003, rileva:
Che il comportamento e l’identità degli autori dei fatti deprecabili e censurabili descritti sul referto di gara non possono essere messi in dubbio anche in relazione alla puntale e analitica descrizione che ne fa il direttore di gara;
Che nella estrinsecazione dei fatti descritti nessuna conseguenza e’ emersa in maniera grave e pertanto essi sono passibili di una più contenuta sanzione come da dispositivo;
Che l’ammenda di Euro 80 comminata in prime cure, risulta inappellabile;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare la squalifica al calciatore Grasso Massimiliano a tutto il 30.4.2003;
di determinare a n° 5 gare la squalifica al calciatore Cavallaro Rosario;
di confermare a n° 3 gare la squalifica del calciatore Cappello Sebastiano;
di confermare l’ammenda di Euro 80 alla Società Circolo Lentini;
senza addebito della tassa reclamo.
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