COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 40 del 12/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ATLETICO VALGUARNERA (EN) – (avverso squalifica fino al 31.12.2006 al calciatore Tudisco Giuseppe – GARA ATLETICO VALGUARNERA/ATLETICO CATENANUOVA del 19.1.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “G”- C. U. N° 37 – del 22.1.2003) – Proc. n° 232/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 40 del 12/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ATLETICO VALGUARNERA (EN) - (avverso squalifica fino al 31.12.2006 al calciatore Tudisco Giuseppe - GARA ATLETICO VALGUARNERA/ATLETICO CATENANUOVA del 19.1.2003 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - GIR. “G”- C. U. N° 37 - del 22.1.2003) - Proc. n° 232/A - Ricorre ritualmente la Società Pol. Atletico Valguarnera avverso la squalifica al calciatore Tudisco Giuseppe fino al 31.12.2006; Sostiene la ricorrente che il suddetto all’atto dell’espulsione, ritenendo eccessivo il cartellino rosso, poggiava la mano, tra l’altro riparata da uno spesso guanto di lana, tra la spalla e la guancia dell’arbitro limitandosi solo a profferire la seguente frase: “Meriteresti uno schiaffo”; Ritenendo quindi non attendibile quanto dichiarato dall’arbitro, chiede l’annullamento del provvedimento irrogato dal G.S.; Questa Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali di gara e le difese della società ricorrente, rileva: Che i fatti deprecabili e censurabili come tale anche il comportamento del calciatore in epigrafe, descritti nel referto di gara non possono dare luogo ad alcun dubbio, grazie alla circostanziata ed analitica descrizione che ne fa il direttore di gara; Che l’azione violenta perpetrata ai danni dell’arbitro non ha causato particolari gravi conseguenze e pertanto e’ passibile di una più contenuta sanzione come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di riformare la squalifica al calciatore Tudisco Giuseppe fino al 31.12.2005; di restituire alla Società Atletico Valguarnera la tassa reclamo, versata.
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