COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 40 del 12/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare G.S. SACRO CUORE MILAZZO (ME) – (avverso squalifica calciatore Salmeri Tindaro per 6 gare – GARA OLIMPIA/S.CUORE MILAZZO del 18.01.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”B” – C.U. n. 37 del 23.01.2003) – Proc. n. 233/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 40 del 12/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare G.S. SACRO CUORE MILAZZO (ME) - (avverso squalifica calciatore Salmeri Tindaro per 6 gare - GARA OLIMPIA/S.CUORE MILAZZO del 18.01.2003 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”B” - C.U. n. 37 del 23.01.2003) - Proc. n. 233/A L’odierna ricorrente propone appello sostenendo che la sanzione inflitta al tesserato in epigrafe è eccessiva rispetto ai fatti accaduti. Per questo ne chiede la riforma. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno negli atti di gara, laddove, invece, viene riferita, in maniera inequivoca l’infrazione addebitata al calciatore di che trattasi. Tuttavia, reputa, questa Decidente di contenere la squalifica impugnata nei termini di cui in dispositivo, non rilevandosi particolari situazioni di gravità e pericolosità in danno del direttore di gara; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in quattro gare la squalifica a carico del Sig. Salmeri Tindaro (G.S.Sacro Cuore Milazzo); per l’effetto, senza addebito di tassa non versata.
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