COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. GIARRE CALCIO (CT) – (avverso posizione irregolare calciatore Regina Luciano – GARA TORTORICI/GIARRE del 29.12.2002 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”B”) – Proc. n. 182/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. GIARRE CALCIO (CT) - (avverso posizione irregolare calciatore Regina Luciano - GARA TORTORICI/GIARRE del 29.12.2002 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”B”) - Proc. n. 182/A Con reclamo ritualmente proposto l’A.S. Giarre Calcio ha chiesto infliggersi alla consorella U.S. Tortorici la punizione sportiva della perdita della gara asserendo che la predetta società avrebbe impiegato tra le proprie fila il calciatore Regina Luciano malgrado lo stesso fosse stato squalificato e quindi non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara di che trattasi; La Commissione Disciplinare fissata l’udienza di trattazione e decisione per il giorno 28.01.2003, letta la memoria prodotta dalla Società Tortorici alla udienza dibattimentale il quale ha ribadito che la sanzione comminata al proprio tesserato era stata sanzionata sul C.U. n. 32 bis del 27.12.2002, che agli stessi non era stato comunicato e/o fatto conoscere in qualsiasi forma, effettuate le opportune ricerche ha accertato che: a) quanto contenuto nel C.U. n. 32 bis del 27.12.2002 è stato comunicato tempestivamente alle Società interessate; b) che alla Società Tortorici non è stato comunicato il C.U. n. 32 bis del 27.12.2002, se non per le vie ordinarie, stante il carattere di straordinarietà del predetto comunicato, lo stesso andava, in tempo utile (cioè prima della gara) comunicato alla Società sopra indicata, anch’essa interessata ai provvedimenti disciplinari contenuti nel C.U. n. 32 bis; c) ciò anche in relazione al contenuto espresso nel C.U. n. 32 che indicava che il C.U. n. 33sarebbe andato in pubblicazione il 3.01.2003:; d) Pertanto si ritiene che la Società Tortorici andava tempestivamente avvertita ufficialmente della pubblicazione, del tutto straordinaria del predetto e richiamato C.U. n. 32 bis del 27.12.2002, non potendosi, nel caso in specie, invocarsi la presunzione assoluta della conoscenza del comunicato ufficiale a far data dalla pubblicazione (art. 2 punto 6 C.G.S.); P.Q.M. DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa non versata (Euro 103).
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