COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. JETAS CITTA’ ANTICA di San Cipirello (PA) – (posizione irregolare calciatori vari e assistente arbitro di parte – GARA JETAS CITTA’ ANTICA/CACCAMO del 12.1.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”A”) – Proc. N° 203/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. JETAS CITTA’ ANTICA di San Cipirello (PA) – (posizione irregolare calciatori vari e assistente arbitro di parte – GARA JETAS CITTA’ ANTICA/CACCAMO del 12.1.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”A”) – Proc. N° 203/A – La Società reclamante segnala la posizione irregolare dei calciatori Mondì Gaetano, Cannata Giuseppe, Schembri Gianfranco, Pipitone Michelangelo, Pirrotta Giuseppe, Priano Mauro, schierati dalla Società Caccamo nella gara prima indicata e dell’assistente arbitro di parte Cozzo Giorgio; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: I calciatori Mondì Gaetano, Cannata Giuseppe, Schembri Gianfranco, Pipitone Michelangelo, Pirrotta Giuseppe, Priano Mauro risultano regolarmente tesserati per la Società Caccamo, come in posizione regolare risulta l’assistente arbitro di parte Sig. Cozzo Giorgio, consigliere della Società; Va rilevato, comunque, che l’arbitro ha omesso di identificare il calciatore Mondì Gaetano (n. 1 del Caccamo), per cui a norma delle vigenti disposizioni la gara in esame deve essere ripetuta; Questa Decidente aveva deciso di convocare - telegramma del 7.2.2003 – il direttore di gara per avere chiarimenti sull’episodio di cui sopra, ma questi non si è presentato all’udienza stabilita; Pertanto, a norma dell’art. 12 n° 4 – lettera c – del C.G.S. DELIBERA il reclamo come sopra proposto va respinto ma si ordina la ripetizione della gara a cura del Comitato Regionale Sicilia, per i motivi indicati in premessa di rimettere gli atti al C.R.A. per quanto di competenza, stante la mancata presenza dell’arbitro per ben due volte convocato.
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