COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare G.S. CALCIO RANGERS di Palermo – (posizione irregolare assistente arbitro di parte, non tesserato – GARA BIVONA/CALCIO RANGERS del 12.1.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “A”) – Proc. N° 241/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
G.S. CALCIO RANGERS di Palermo – (posizione irregolare assistente arbitro di parte, non tesserato - GARA BIVONA/CALCIO RANGERS del 12.1.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “A”) - Proc. N° 241/A –
La Commissione Disciplinare, preliminarmente rileva che il ricorso e’ stato proposto oltre il termine di giorni 15 previsto dell’art. 42 n° 3 del C.G.S. (raccomandata del 4.2.2003);
L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello, a termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 C.G.S. e ne preclude l’esame di merito;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di dichiarare inammissibile il ricorso come sopra proposto;
di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata (Euro 103).
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