COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. BOSCAIOLI di Marsala (TP) – (posizione irregolare calciatore – GARA BOSCAIOLI/REAL MARSALA del 4.2.2003 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI) – Proc. N° 34/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. BOSCAIOLI di Marsala (TP) – (posizione irregolare calciatore – GARA BOSCAIOLI/REAL MARSALA del 4.2.2003 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI) – Proc. N° 34/B – La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Isaia Pietro, schierato dalla Società Real Marsala nella gara prima indicata, sebbene squalificato; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Il calciatore Isaia Pietro non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto con C.U. n° 21 del 5.2.2003 – pubblicato il 6.2.2003 – emesso dal Comitato Provinciale di Trapani era stata resa nota la declaratoria del Giudice Sportivo che comminava al predetto caciatore “espulso dal campo” una giornata di squalifica; Si fa notare che anche senza la declaratoria del Giudice Sportivo i calciatori espulsi dal campo devono scontare una giornata di squalifica, salva la eventuale maggiore sanzione, ai sensi dell’art. 14, n° 9, del C.G.S. P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Real Marsala la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di Euro 103; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Lombardo Vincenzo la sanzione dell’inibizione fino al 23 Marzo 2003 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n° 8 C.G.S.; di infliggere una ulteriore giornata di squalifica al calciatore Isaia Pietro, nato il 15.5.1980; di restituire la tassa reclamo inviata pari ad Euro 103.
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