COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare REAL MALETTO (CT) – (avverso squalifica calciatori Mineo Salvatore fino al 18.04.2008 – Spatafora Antonio al 31.03.2004, Mannino Vincenzo per quattro gare – GARA INESSA/REAL MALETTO del 18.01.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”D”) – Proc. n. 222/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare REAL MALETTO (CT) - (avverso squalifica calciatori Mineo Salvatore fino al 18.04.2008 - Spatafora Antonio al 31.03.2004, Mannino Vincenzo per quattro gare - GARA INESSA/REAL MALETTO del 18.01.2003 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”D”) - Proc. n. 222/A Con appello ritualmente proposto la Società Real Maletto ha chiesto l’annullamento della squalifica inflitta al calciatore Spatafora Antonio, per asserito errore di persona, ha chiesto altresì l’annullamento della squalifica inflitta al Sig. Mineo Salvatore, perché il fatto non sussiste, e la riduzione di quella inflitta al Sig. Mannino Vincenzo, perché sproporzionata rispetto ai fatti realmente addebitabili al medesimo; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue: a) in ordine ala squalifica inflitta al calciatore Spatafora Antonio, questa Decidente ha acquisito un supplemento di referto arbitrale, nel quale lo stesso dichiara che, in effetti, il calciatore n. 16 refertato con il nome di Spatafora Mario, in realtà è Spatafora Antonio. E’ anche vero che l’appellante, ha allegato all’atto introduttivo del presente procedimento, una dichiarazione apparentetemente sottoscritta da tale Sig. Spatafora Mario, nella quale costui si assumerebbe la responsabilità di quanto ascritto all’omonimo Antonio. Poiché detta dichiarazione non offre alcuna garanzia di riconducibilità al dichiarante apparente, la stessa non può assumere alcuna valenza probatoria. Per contro, la precisa ed inequivoca identificazione dell’autore del gesto operata dall’Arbitro, non lascia dubbi di sorta circa l’ascrivibilità dei comportamenti censurati al Sig. Spatafora Antonio, la cui sanzione si appalesa di giustizia; b) in ordine alla posizione del Sig. Mannino Vincenzo, sanzionato per “reiterato contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro” si osserva che la descrizione operata dall’arbitro identifica l’autore del comportamento senza alcuna perplessità. Anche in questo caso, il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo, si appalesa di giustizia; c) in ordine alla posizione del Sig. Mineo Salvatore, la gravità del gesto ascrittogli e le conseguenze prodotte, inducono questa Decidente a confermare la statuizione di primo grado; Sentita l’appellante all’udienza di trattazione dell’ 11.02.2003; P.T.M. DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto e di confermare, per l’effetto, l’impugnata decisione; di addebitare la tassa reclamo di Euro 103 non versata.
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