COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare NUOVO FALCONE 90 (ME) – (avverso reiezione reclamo – GARA S.MARGHERITA/NUOVO FALCONE del 12.1.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”B”) – Proc. n° 231/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare NUOVO FALCONE 90 (ME) – (avverso reiezione reclamo – GARA S.MARGHERITA/NUOVO FALCONE del 12.1.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”B”) – Proc. n° 231/A – La Società Nuovo Falcone 90 contesta la decisione del Giudice Sportivo (che dispone la ripetizione della gara) sostenendo che la Società S.Margherita ha sostituito il calciatore n° 19 con il calciatore n° 11 non iscritto in distinta, indicato dal direttore di gara come il calciatore La Spada Giuseppe; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) Emerge che la Società S.Margherita ha sostenuto al 21’ del 2° tempo, il calciatore De Pasquale con il calciatore n° 11, indicato in La Spada Giuseppe dal direttore di gara; 2) Dall’esame della distinta di gara non si evince tuttavia la presenza del n° 11, mentre il La Spada e’ indicato con il n° 4 e risulta depennato, non più iscritto in elenco; 3) Il direttore di gara sostiene però, nelle varie in referto, di riconoscere con il n° 11 il calciatore La Spada. Egli precisa testualmente che “il numero del Sig. La Spada Giuseppe e’ 11 e non 4, come si potrebbe evincere erroneamente dalla conferma e più volte ricalcata distinta”; 4) Cio’ posto va osservato che il La Spada ha preso legittimamente parte all’incontro, risultando incontestabile la sua identificazione, come operata dal direttore di gara. Questi ha infatti correttamente rapportato l’identità dello stesso e a nulla rileva a tal proposito che la numerazione della distinta, più volte corretta e ricalcata, risulti incoerente a tale fine. 5) Il vizio del tutto formale, rappresentato dalla reclamante, appare irrilevante nell’ottica della gara essendo non discutibile e non diversamente dimostrabile l’indicata identità dell’atleta impiegato; 6) Non residuando alcuna incertezza sull’identità del La Spada, ne consegue la validità della gara, che non può essere invalidata per incoerenze formali. P.Q.M. DELIBERA: In riforma del giudicato di primo grado, di ripristinare il risultato conseguito, annullando la delibera di ripetizione della gara; senza addebito di tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it