COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.C. LICATA (AG) – (avverso squalifica campo per tre gare; Squalifica allenatore Romano Giuseppe fino al 25.2.2003, squalifica calciatori Consagra Felice per 4 gare e Vecchio Angelo per 2 gare – GARA AKRAGAS/LICATA del 26.1.2003 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “A”) – Proc. N° 244/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.C. LICATA (AG) – (avverso squalifica campo per tre gare; Squalifica allenatore Romano Giuseppe fino al 25.2.2003, squalifica calciatori Consagra Felice per 4 gare e Vecchio Angelo per 2 gare – GARA AKRAGAS/LICATA del 26.1.2003 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “A”) – Proc. N° 244/A L’appellante chiede l’annullamento della squalifica del campo di giuoco e la riduzione delle squalifiche a carico dell’allenatore e dei calciatori indicati in epigrafe, ritenendole improprie e sproporzionate rispetto alle responsabilità effettivamente addebitabili; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) Non e’ impugnabile, a norma dell’art. 41 n° 3 lett. a), la squalifica a carico del calciatore Vecchio Angelo; 2) Analogamente non e’ impugnabile, a norma dell’art. 41 n° 3 lett. b) la squalifica dell’allenatore Romano Giuseppe; 3) In ordine alla sanzione a carico del Consagra possono condividersi le considerazioni espresse dall’appellante, evidenziando il carattere meramente “verbale” della condotta antiregolamentare assunta, con gli effetti di cui in dispositivo; 4) Quanto alla squalifica del campo di gioco non si può non evidenziare che il direttore di gara individua nella gradinata dove erano posti i sostenitori del Licata, sotto la quale operava l’A.A. colpito al capo, il perdurare di lanci di oggetti sul terreno di giuoco, quali aste di bandiere e più volte, un tamburo colorato di giallo-blu; 5) Non viene poi fatta menzione, in referto, di eventuali lanci contrapposti dai quali desumere la concorrente responsabilità oggettiva della Società ospitante, ne argomento a favore può desumersi dalla situazione di giuoco in quel momento; 6) La sanzione va tuttavia commisurata come in dispositivo tenuto conto dell’insieme di circostanze di cui sopra; P.Q.M. DELIBERA: Di contenere in due gare la squalifica del campo di giuoco del Licata con l’ammenda di Euro 500; di contenere in tre gare la squalifica a carico di Consagra Felice; di confermare il resto dei provvedimenti assunti in primo grado dal Giudice Sportivo; senza addebito di tassa.
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