COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. VIRTUS MISILMERI (PA) – (avverso squalifica calciatore Stefano Ferraro per due anni – GARA VIRTUS MISILMERI/AMBROSIANA del 10.11.2002 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. PALERMO – C.U. N. 11 del 13.11.2002) – Proc. n. 7/B IMPUGNAZIONE Comitato Regionale Sicilia – (avverso decisione Giudice Sportivo C.P. Palermo – GARA VIRTUS MISILMERI/AMBROSIANA del 10.11.2002 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.U. N. 11 del 13.11.2002) – Proc. n. 27/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. VIRTUS MISILMERI (PA) - (avverso squalifica calciatore Stefano Ferraro per due anni - GARA VIRTUS MISILMERI/AMBROSIANA del 10.11.2002 - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. PALERMO - C.U. N. 11 del 13.11.2002) - Proc. n. 7/B IMPUGNAZIONE Comitato Regionale Sicilia - (avverso decisione Giudice Sportivo C.P. Palermo - GARA VIRTUS MISILMERI/AMBROSIANA del 10.11.2002 - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.U. N. 11 del 13.11.2002) - Proc. n. 27/B Con appello ritualmente proposto la Virtus Misilmeri chiede la riduzione del provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti del proprio tesserato in quanto il comportamento del Ferraro sebbene censurabile, non corrisponderebbe a quanto realmente accaduto in campo. Con nota del 4.12.2002 il Comitato Regionale Sicilia ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Palermo per incongruità. Preliminarmente questa Decidente dispone la riunione dei procedimenti n. 7/B e 27/B per connessione oggettiva. La Commissione Disciplinare, letto l’appello proposto e la nota del Comitato Regionale Sicilia ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Nel caso de quo” ha errato il direttore di gara a sospendere la gara in quanto il trovarsi sprovvisto del cartellino “rosso”, anche se causato dal comportamento censurabile del tesserato dell’odierna appellante, non rientra nei casi previsti dall’art. 64 delle Carte Federali in ordine alla sospensione della gara; Si ricorda che l’arbitro può proseguire nella direzione della gara prendendo quei provvedimenti che reputa necessari anche verbalmente anche in mancanza del cartellino “rosso”, avvalendosi anche dell’apporto del capitano o in mancanza del vice-capitano della squadra a cui il provvedimento di espulsione è destinato; Non v’è dubbio che la società appellante non ha posto in essere alcuna iniziativa al fine di risolvere la problematica avvenuta in campo e di tanto ne risponde in via oggettiva, né è fuori di ogni dubbio che tale problematica è stata causata dal comportamento censurabile del proprio tesserato come si evince dal referto di gara. Alla luce di tale “iter logico giuridico” questa Decidente ritiene di condividere la decisione assunta dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Palermo in ordine alla ripetizione della gara e ritiene che la squalifica al Ferraro può essere ricondotta in un periodo di tempo più limitato alla luce che il comportamento del tesserato dell’odierna appellante non è stato violento ma frutto di intemperanza causata dall’eccessivo nervosismo; P.Q.M. DELIBERA: a parziale riforma del provvedimento assunto in primo grado di disporre la ripetizione della gara indicata in epigrafe; di determinare fino al 30.06.2003 la squalifica a carico del calciatore Ferraro Stefano (Pol. Virtus Misilmeri); di infliggere alla Società Virtus Misilmeri l’ammenda di Euro 500 per i motivi in premessa indicati; senza addebito di tassa non versata.
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