COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare MILAN CLUB G.RIVERA (CT) – (avverso punizione sportiva per 0-2; – GARA VICTORIA/MILAN CLUB G. RIVERA dell’11.1.2003 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE – C.P. DI CATANIA – C.U. n° 17 del 22.1.2003) – Proc. N° 29/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare MILAN CLUB G.RIVERA (CT) – (avverso punizione sportiva per 0-2; - GARA VICTORIA/MILAN CLUB G. RIVERA dell’11.1.2003 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE – C.P. DI CATANIA – C.U. n° 17 del 22.1.2003) – Proc. N° 29/B – Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la ripetizione della gara per la poca chiarezza del comunicato ufficiale n° 7 del 6.11.2002; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Non e’ postulabile l’invocata “poca chiarezza” del C.U. n° 7 del 6.11.2002 del Comitato provinciale di Catania; La modifica della giornata (sabato ore 15.30) non si presta a dubbio alcuno, perché chiaramente indicata e specificata nel suddetto comunicato; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto, perchè infondato; di addebitare la tassa di Euro 103 nel contro intrattenuto presso questo Comitato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it