COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. CASTEL DI JUDICA (CT) – (avverso squalifica calciatori Basilotta Massimo (31.12.2003); Sambataro Antonino (31.3.2003); Pisasale Paolo (28.2.2003); inibizione collaboratore Marino Salvatore (16.2.2003) – GARA NICOSIA/CASTEL DI JUDICA del 26.1.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. ENNA – C.U. N° 18 DEL 28.1.2003) – Proc. N° 32/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. CASTEL DI JUDICA (CT) – (avverso squalifica calciatori Basilotta Massimo (31.12.2003); Sambataro Antonino (31.3.2003); Pisasale Paolo (28.2.2003); inibizione collaboratore Marino Salvatore (16.2.2003) – GARA NICOSIA/CASTEL DI JUDICA del 26.1.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. ENNA – C.U. N° 18 DEL 28.1.2003) – Proc. N° 32/B – L’odierna ricorrente propone appello avverso i provvedimenti disciplinari assunti in primo grado perché a suo dire, non si esclude che durante i fatti contesati siano state pronunciate parole non consone nei confronti dell’arbitro, escludendo però in modo categorico qualsiasi contatto fisico nei confronti del direttore di gara. Per questo ne chiede una riforma; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: preliminarmente, questa Decidente sottolinea che e’ inappellabile la posizione del Sig. Marino Salvatore ai sensi dell’art. 41, punto 3, sub b del C.G.S. In ordine alla posizione dei calciatori sono da disattendere le argomentazioni a difesa prodotte nell’appello di che trattasi. La condotta dei tesserati in oggetto, così come si evince dal referto di gara e’ univoca nella sua estrinsecazione soggettiva ed oggettiva. A tal fine questa decidente evidenzia che i calciatori “de quo” sono rei di comportamenti in danno del direttore di gara di particolare gravità antiregolamentare perché aggressivi, offensivi e spregevoli; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto; per l’effetto, con addebito di tassa non versata.
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