COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 26/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare S.C. CEPHALEDIUM di Cefalù – (avverso inibizione dirigente Tripi Vincenzo fino al 5.03.2003, calciatore Tantillo Antonino per sette gare e Moceo Emanuele per quattro gare – GARA CEPHALEDIUM/SANCATALDESE del 9.02.2003 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “A” – C.U. n. 40 del 12.02.2003) – Proc. n 258/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 26/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare S.C. CEPHALEDIUM di Cefalù - (avverso inibizione dirigente Tripi Vincenzo fino al 5.03.2003, calciatore Tantillo Antonino per sette gare e Moceo Emanuele per quattro gare - GARA CEPHALEDIUM/SANCATALDESE del 9.02.2003 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “A” - C.U. n. 40 del 12.02.2003) - Proc. n 258/A Ricorre l’odierna appellante avverso i provvedimenti in epigrafe perché, a suo dire, eccessivi in rapporto ai fatti accaduti pur riconoscendone il carattere non regolamentare. A tal fine ne chiede la riforma; La Commissione Disciplinare letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: si dichiara, preliminarmente l’inappellabilità della sanzione assunta dal Dirigente Tripi Vincenzo, secondo quanto disposto dal C.G.S.; in ordine alla posizione dei calciatori si osserva: la squalifica inflitta al Sig. Moceo trova piena giustificazione in ordine al quanto dal predetto consumato con particolare riguardo al gesto triviale rivolto al pubblico. Tutto ciò dopo l’espulsione comminatagli dal direttore di gara (vedi rapporto A.A. ufficiale). Si conferma, altresì per il Sig.Tantillo, la squalifica inflittagli dal Giudice di primo esame tenuto conto il comportamento assunto è di particolare rilevanza in ordine alle offese, minacce profferite in danno dell’arbitro, ma soprattutto per quanto in danno dello stesso direttore di gara, causato quanto lo strattonava per la maglia e per il braccio. Il tutto nel compendio della reiterazione posta in essere anche dopo l’espulsione P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; per l’effetto, con addebito di tassa non versata pari ad Euro 103.
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