COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 26/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare P.G.S. DON BOSCO ARDOR SALES di Catania – (avverso perdita della GARA DON BOSCO ARDOR SALES/GRAVINA del 9.02.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”E” – C.U. n. 40 del 12.02.2003) – Proc. n. 266/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 26/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare P.G.S. DON BOSCO ARDOR SALES di Catania - (avverso perdita della GARA DON BOSCO ARDOR SALES/GRAVINA del 9.02.2003 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”E” - C.U. n. 40 del 12.02.2003) - Proc. n. 266/A La Commissione Disciplinare, rileva preliminarmente che l’appello presentato dalla Società Don Bosco Ardor Sales non può essere esaminato stante che la ricorrente non ha debitamente rispettato in primo grado le norme procedurali previste in materia (vedi art. 24 comma 5 lett. b) del C.G.S.). L’inosservanza sopra evidenziata, insanabile nei gradi successivi di giustizia, preclude ogni esame di merito. Ciò posto questa Commissione Disciplinare DELIBERA: di ritenere improponibile l’appello in premessa specificato disponendosi l’addebito della tassa dovuta pari ad Euro 103.
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