COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 13/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA lla Soc. A.S. ORTANA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ORTANA – MASSA MARTANA DISPUTATA Ad Orte il 27.10.2002 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 17 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 30.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 31.10.2002 E PRECISAMENTE PER : · Squalifica per tre gare inflitta al calciatore MAZZUCCO MARCO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 13/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA lla Soc. A.S. ORTANA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ORTANA – MASSA MARTANA DISPUTATA Ad Orte il 27.10.2002 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 17 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 30.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 31.10.2002 E PRECISAMENTE PER : · Squalifica per tre gare inflitta al calciatore MAZZUCCO MARCO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.11.2002, la seguente decisione : FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata, per avere, il Mazzucco, colpito alla nuca e spintonato un calciatore avversario. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S. ORTANA, adducendo i seguenti M O T I V I Eccessività della sanzione. E PERTANTO CHIEDEVA : La riduzione della squalifica. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’Arbitro della gara perchè indisposto fisicamente. Compariva , invece, la Società reclamante. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Dagli atti ufficiali di gara non emerge, con tutta chiarezza, l’effettivo e reale comportamento tenuto dal calciatore Mazzucco nei confronti del suo avversario attese le contestazioni avanzate dalla Società reclamante in mancanza delle precisazioni che avrebbe potuto fornire il direttore di gara, se comparso. · Ciò non toglie che le ammissioni, sia pure parziali, espresse dall’A.S. Ortana nel proprio reclamo, inducono a ritenere, comunque, punibile la condotta del Mazzucco. · Di conseguenza, per rendere la sanzione della squalifica equa e più proporzionata ai fatti, ritiene questa Commissione che appare riducibile la sanzione stessa a due giornate effettive di gara. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A · IN ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO, DI RIDURRE LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALIATORE MAZZUCCO MARCO A DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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