COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 13/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. VIRGILIO MAROSO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRGILIO MAROSO / S.ENEA DISPUTATA A TERNI IL 2.3.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 36 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 6.3.2002 PUBBLICATO IN DATA 7.3.2002, E PRECISAMENTE PER : · punizione sportiva della perdita della gara · per squalifica fino al 28.2.2006 inflitta al calciatore CONTI MATTEO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 13/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. VIRGILIO MAROSO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRGILIO MAROSO / S.ENEA DISPUTATA A TERNI IL 2.3.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 36 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 6.3.2002 PUBBLICATO IN DATA 7.3.2002, E PRECISAMENTE PER : · punizione sportiva della perdita della gara · per squalifica fino al 28.2.2006 inflitta al calciatore CONTI MATTEO. FATTO · Con delibera del 4.4.2002 questa commissione, ritenuto che non era stato individuato con certezza, l’autore della violenza denunciata dall’arbitro nella gara sopra indicata, rimetteva gli atti all’Ufficio Indagini per gli accertamenti del caso. · Restituiti gli atti da parte dell’Ufficio Indagini, la Commissione, nella riunione del 12.11.2002, sulle precedenti richieste prendeva in esame il reclamo a suo tempo proposto dall’A.S. Virgilio Maroso, in assenza dei rappresentanti della Società reclamante e dell’arbitro, sebbene ritualmente convocati. · In sede di procedimenti disciplinari i fatti dedotti in incolpazione debbono essere accertati sulla base delle risultanze degli atti ufficiali di gara, il cui contenuto non può essere inficiato da una interessata ricostruzione della dinamica dell’episodio. Tale presunzione di attendibilità può essere superato solo nel caso in cui sia evidenziata una illogicità insanabile o si rilevino contraddizioni. Tanto chiarito, ritiene questa Commissione che deve trovare, senza dubbio, conferma, il provvedimento del G.S. laddove delibera la comminazione della sanzione sportiva della perdita della gara a carico dell’A.S. Virgilio Maroso in favore della squadra S.Enea. Ciò in considerazione proprio del principio sopra enunciato atteso che il direttore di gara ha affermato nelle sue dichiarazioni, rese davanti a questa Commissione in data 4.4.2002 e davanti all’incaricato dell’Ufficio Indagini in data 2.7.2002 (va ricordato che gli atti ufficiali della gara sono stati inviati dall’Ufficio Indagini per l’effettuazione di accertamenti in ordine ai fatti verificatisi nella gara in oggetto) di essere stato colpito da un violento pugno alla guancia che, per il dolore causatogli, gli ha impedito di portare a termine la direzione della gara; ha escluso, in modo assoluto, che a colpirlo sia stato Ricciolini Bruno, calciatore dell’A.S. S.Enea intervenuto a sua difesa nel parapiglia che è seguito ad opera di alcuni calciatori del Virgilio Maroso che lo avevano contestato per la espulsione del loro compagno o comunque qualche altro calciatore del S.Enea. Non merita conferma, per contro, la squalifica per quattro anni inflitta al calciatore Conti Matteo in quanto individuato dal G.S. come colui che ha sferrato il pugno all’arbitro. · Una tale decisione appare giustificata e dal fatto che il direttore di gara ha affermato, davanti a questa Commissione, che a sferrargli il pugno è stato “quasi sicuramente” il Conti Matteo e perché una tale incertezza risulta ribadita all’incaricato dall’Ufficio Indagini. E se a questo si aggiunge l’esito della documentazione fotografica acquisita dall’incaricato dell’Ufficio Indagini dalla quale emerge, con chiarezza, che mentre l’arbitro veniva colpito il Conti si trovava ad alcuni metri di distanza e si aggiungono altresì le dichiarazioni rese da alcuni testi al predetto incaricato, appare evidente che una delibera di proscioglimento in favore del Conti si impone, non potendo trovare giustificazione alcuna solo ed esclusivamente sul referto e dichiarazioni dell’arbitro caratterizzate da una chiara incertezza. · Da quanto sopra consegue, però, che gli atti debbono essere rimessi al G.S. per una eventuale applicazione dell’art. n. 2 punto 2 del C.di G.S. perché rimasto non individuato l’autore del fatto nonché del punto n. 3 dello stesso articolo. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A · DI CONFERMARE LA DECISIONE DEL G.S. PER QUANTO CONCERNE LA SANZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA NEI CONFRONTI DELL’A.S. VIRGILIO MAROSO CON IL PUNTEGGIO DI O A 2 IN FAVORE DELL’A.S. S. ENEA; · DI PROSCIOGLIERE IL CALCIATORE CONTI MATTEO DALL’INCOLPAZIONE SCRITTAGLI DAL G.S. CON ANNULLAMENTO DELLA SQUALIFICA ALLO STESSO INFLITTA; · RIMETTE GLI ATTI AL G.S. IN SEDE PER QUANTO DI COMPETENZA IN ORDINE ALL’EVENTUALE APPLICAZIONE DELL’ART. 2 PUNTI 2 E 3 DEL C.DI G.S. · MANDA ALLA SEGRETERIA PER L’ESECUZIONE. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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