COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 22 del 20/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. TORDANDREA CALCIO A 5 E DAL CALCIATORE MASSINI MAURIZIO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.PIETRO / TORDANDREA DISPUTATA A GUBBIO IL 26.10.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 17 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 30.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 31.10.2002 E PRECISAMENTE PER : · SQUALIFICA DEL CALCIATORE MASSINI MAURIZIO PER QUATTRO GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 22 del 20/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. TORDANDREA CALCIO A 5 E DAL CALCIATORE MASSINI MAURIZIO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.PIETRO / TORDANDREA DISPUTATA A GUBBIO IL 26.10.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 17 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 30.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 31.10.2002 E PRECISAMENTE PER :
· SQUALIFICA DEL CALCIATORE MASSINI MAURIZIO PER QUATTRO GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.11.2002 , la seguente decisione:
FATTO
· SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
· NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S. TORDANDREA CALCIO A 5 ed il calciatore MASSINI Maurizio - in proprio - adducendo i seguenti
M O T I V I
INFONDATEZZA DELLA SANZIONE.
E PERTANTO CHIEDEVA : L’annullamento della sanzione.
· ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara; non compariva la Società reclamante sebbene regolarmente convocata.
· SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione, previa riunione dei ricorsi per connessione oggettiva, osserva :
· Preliminarmente deve dichiararsi la inammissibilità del reclamo proposto dal calciatore Massini Maurizio in quanto privo di sottoscrizione.
· Per quanto attiene al reclamo proposto dalla Società si rileva che dai chiarimenti forniti dal direttore di gara a questa Commissione sono risultate smentite le tesi difensive prospettate dalla reclamante
· Infatti il direttore di gara ha categoricamente escluso che Massini Maurizio sia intervenuto al solo fine di prodigarsi per sedare una rissa tra altri giocatori, specificando, al contrario, che il Massini è stato esso stesso parte attiva della rissa avendo colpito con pugni e calci un proprio avversario ed in particolare il capitano della squadra avversaria Raffaelli Marco.
· Sulla base delle circostanze esposte si configura, pertanto, sicuramente, la responsabilità del calciatore Massini reo di aver colpito, a gioco fermo, un avversario con pugni e calci.
· La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e come tale meritevole di conferma.
PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D.
D E L I B E R A
· DI DICHIARERE L’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE MASSINI MAURIZIO E DI RESPINGERE QUELLO PROPOSTO DALLA A.S. TORDANDREA CALCIO A 5, CONFERMANDO INTEGRALMENTE L’IMPUGNATA DECISIONE DEL G.S.
· ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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